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Notizie stampa   
Codici esenzione infermità contratte per causa del servizio   

Esenti:

S01

Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1a categoria - titolari di specifica pensione - (ex art. 6 comma 1 lett. c del D.M. 01.02.1991).

 

Escluse dall'esenzione:

S02

Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2a alla 5a (ex art. 6 comma 1 lett. c del D.M. 01.02.1991).

S03

Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6a alla 8a (ex art. 6 comma 2 lett. d del D.M. 01.02.1991).

Volantinaggio   

 


C’è per caso qualche politico che vuole altro da noi  ???

 

Che le forze di polizia e la sicurezza interna del Paese siano ormai costantemente bersaglio di chi spera, siano soltanto portate allo sbaraglio, certamente è vero. Ma quello che sta accadendo in questi giorni ci lascia ancora più amareggiati. Abbiamo sperato, nel rispetto della nostra autonomia, di non entrare nella bagarre politica composta soprattutto, per quel che attiene le forze di polizia e la sicurezza in generale, da  false promesse ed improponibili progetti, ma di fronte al ferimento 24 colleghi al “G8 - Università di Torino” sentiamo il dovere di urlare, a gran voce, la nostra indignazione.

Nonostante ciò era facilmente prevedibile, anzi quasi scontato, facciamo veramente molta fatica a spiegare ai colleghi feriti, che devono continuare a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica senza essere garantiti da norme adeguate e soprattutto, con un riconoscimento economico legato alla specificità della professione di appena 2 euro al mese. Perchè questo, è infatti, il risultato delle risorse fino ad oggi stanziate dai governi, senza contare il mancato pagamento degli straordinari e di altre indennità legate ai servizi di ordine pubblico.

Chiederci solo il sangue, ci sembra veramente esagerato ed il nostro timore è legato al fatto che qualcuno prima o poi dovrà pur gestire questo pesantissimo disagio che ormai da tempo attanaglia le Forze dell’Ordine.

Nessun alibi potrà essere posto a quanti hanno per suffragio elettorale la delega per fare ciò, e tantomeno potrà essere fatto carico morale ad un sindacato come il S.A.P. che da tempo ne rivendica l'attenzione e che sostierne con fermezza il gravoso e provato compito delle Forze di Polizia.

In tale contesto, speriamo almeno che quei colleghi feriti non siano residenti in Calabria. Questo perché, a causa dell’entrata in vigore delle recenti norme regionali per la partecipazione del cittadino alla spesa relativa alle prestazioni di assistenza sanitaria, anche gli operatori delle Forze dell’Ordine portatori di infermità contratte a causa dell’espletamento del servizio, i quali sino a qualche giorno fa, fruivano del regime di esenzione, ora devono pagare di propria tasca addirittura anche i farmaci per curarsi le lesioni riportate nel corso del servizio.

Ennesima beffa ed ennesimo grave danno: Ormai ci chiedono pure di leccarci le ferite. E questo, proprio a chi, per la natura della sua attività, è particolarmente esposto a rischi di infermità è non gli viene neanche riconosciuto il diritto di scioperare !!!!!

Si provi, a solo titolo di esempio, ad immedesimarsi nel collega della Volante o del Reparto Mobile che interviene in caso di rissa o durante un servizio di O.P. come quello di Torino.

Con quale tranquillità questo opererà, pensando che ove si facesse male, dovrebbe ricorrere a sue spese persino agli antidolorifici o agli antibiotici, sottraendoli al già esiguo reddito derivante dal suo stipendio.

 

Affermare che ciò sia una vergogna è poco, chiedere a chi solidarizza solo a parole con noi solo per farsi pubblicità in questo momento almeno di stare zitto, ci sembra veramente in minimo !

Cosenza, 20 Maggio 2009

 

La Segreteria Provinciale S.A.P. di Cosenza

 

Categorie di invalidità   

La legge non precisa i valori in percentuale attribuiti alle singole otto categorie per le quali bisogna ancora far riferimento alla decisione della Corte dei Conti n.53710 del 12 marzo 1960 che stabilì i seguenti indici d'invalidità, secondo una scala meramente orientativa:

 

1 categoria = 100% - 80%

2 categoria = 80% - 75%

3 categoria = 75% - 70%

4 categoria = 70% - 60%

5 categoria = 60% - 50%

6 categoria = 50% - 40%

7 categoria = 40% - 30%

8 categoria = 30% - 20%

 

Dai valori citati, rapportati alla specifica tabella delle infermità, si può dedurre che percentuali d'invalidità attribuite a menomazioni (es.100% per cecità) non qualificano uno specifico danno funzionale (nell'esempio citato tutte le altre funzioni organiche restano indenni) ma la proiezione del danno sulla capacità lavorativa “generica” dell'individuo.

 

In tal proposito bisogna segnalare anche il più recente decreto del Presidente del Consiglio 7 maggio 1999, n.221 che, all'art. 5, sancisce come i mutilati ed invalidati di guerra e per servizio, appartenenti alle categorie dalla 1 alla 5, s'intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%.

 

Nella tabella B annessa al DPR sopra citato sono, invece, elencate una serie di lesioni (di minore gravità) che danno diritto ad un'indennità per una volta tanto che si considerano comprese in una riduzione della capacità lavorativa tra il 20% e il 10%.

 

(Tratto dal sito dell'UNMS)

Documents   
 TitoloCreatoreCategoriaData modificaTaglia 
D.P.R. 30-12-1981 n. 834 Rosario D'Agostino 09/11/2010133,41 KBDownload
Decreto Commissario n. 19 del 25.10.2010Rosario D'Agostino 09/11/20101,31 MBDownload
Delibera della Giunta Regionale nr. 247 del 25/5/2009Rosario D'Agostino 27/02/20101,30 MBDownload
Delibera Giunta Regionale n. 247 del 5.5.2009.pdfRosario D'Agostino 27/02/2010175,18 KBDownload
Partecipazione alla spesa sanitaria in Calabria   

Deliberazione Giunta regionale del 5 maggio 2009 n. 247 - Partecipazione alla spesa sanitaria - ticket.

 Il dirigente generale del dipartimento Tutela della Salute e Sanità, Andrea Guerzoni, con nota n. 14293 del 7 maggio 2009, ha trasmesso ai direttori generali e commissari straordinari delle Aziende sanitarie e ospedaliere, nonché al presidente della Fondazione Campanella, la deliberazione della Giunta regionale n. 247/2009, pubblicata sul supplemento straordinario n. 4 dell’8 maggio 2009 al n. 8 del 30 aprile 2009, con la quale è stato approvato il regolamento disciplinante l’introduzione del ticket per la partecipazione del cittadino alla spesa relativa alle prestazioni di assistenza farmaceutica convenzionata, di assistenza specialistica, diagnostica, di laboratorio e strumentale, ivi comprese quelle erogate in pronto soccorso per codice bianco o verde, ed alle prestazioni di assistenza termale.
Al fine di assicurare la corretta applicazione della normativa contenuta nel suddetto regolamento e dirimere dubbi interpretativi si forniscono alcuni chiarimenti in merito: 

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA FARMACEUTICA

La partecipazione alla spesa sanitaria dovuta per le prestazioni di assistenza farmaceutica convenzionata è determinata nelle seguenti misure:
Quota fissa di euro 1 per ciascuna ricetta;
Quota fissa aggiuntiva pari a euro 2 per ciascun pezzo prescritto (massimo 2), per un limite massimo per ricetta pari a euro 5 (compresa la quota fissa).
I medici prescrittori potranno prescrivere un numero massimo di 2 confezioni, anche se della medesima specialità, fatta eccezione per i seguenti casi:
Gli antibiotici in confezione monodose;
I medicinali somministrabili per fleboclisi (compresa l’albumina, agli aventi diritto);
I medicinali a base di interferone a favore dei soggetti affetti da epatite cronica;
I farmaci analgesici oppiacei, utilizzati nella terapia del dolore, per i quali è consentita la prescrizione in un’unica ricetta di un numero di pezzi sufficienti a coprire una terapia massima di trenta giorni.

Esenzioni
Esenti per patologie:
Sono esentati dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa i cittadini per i quali ricorrono le seguenti condizioni:
Soggetti affetti da patologie croniche ed invalidanti, di cui al D.M. 329/99 e s.m.i., limitatamente ai farmaci correlati alla patologia;
Soggetti affetti da patologie rare di cui al D.M. 279/01;
I soggetti affetti da malattie croniche di cui ai punti precedenti potranno usufruire di tale agevolazione se in possesso del relativo tesserino di esenzione rilasciato dagli uffici competenti delle Aziende Sanitarie di residenza

Esenti per categorie protette:
Sono esentati dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa i cittadini in quanto appartenenti alla categorie protette individuate da norme nazionali:
Invalidi di guerra di cui ai codici di esenzione G01 e G02;
Invalidi per lavoro di cui al codice di esenzione L01 e L04;
Invalidi per servizio di cui al codice di esenzione S01;
Invalidi civili di cui al codice di esenzione C01, C02 e C04;
I ciechi e sordomuti di cui al codice di esenzione C05 e C06;
Soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui al codice di esenzione N01;
Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui al codice di esenzione V01 e V02;
Si precisa che ai sensi della Legge 206/04 le vittime del terrorismo e della criminalità sono equiparate agli invalidi di guerra; rimane invariato il regime di erogazione di farmaci di fascia “C” agli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia (legge 203/2000).

Esenti per reddito:
Sono esentati dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa (sia dalla quota fissa di 1 euro per ricetta che dalla quota fissa aggiuntiva) i soggetti e i loro familiari a carico con un reddito complessivo per nucleo familiare fino a euro 10.000 attestato tramite l’Indicatore della stuazione economica equivalente (Isee).
Le Aziende sanitarie, attraverso gli uffici a ciò preposti sulla base della loro organizzazione, rilasceranno apposita certificazione con il codice E00 su esibizione da parte del cittadino della dichiarazione Isee relativa al nucleo familiare.
Fino all’entrata in vigore a regime delle disposizioni riportate all’art. 5 comma 3 del regolamento, giusto quanto disposto dall’art. 5 comma 2, il medico prescrittore riporterà nel campo della ricetta destinato alle esenzioni per patologia e status il codice di esenzione nei modi e forme in atto vigenti.
L’esenzione per reddito, certificata nei modi di cui sopra dall’azienda sanitaria, sarà riportata dal soggetto che eroga la prestazione. In assenza di attestazione Isee deve essere accettata dal soggetto erogatore, in via del tutto temporanea, e comunque non oltre il 15 giugno 2009, autocertificazione sul possesso del requisito.
Le disposizioni contenute nel regolamento approvato con la delibera n. 247/09 sopra citata, abrogano “la monoprescrizione” ed integrano il quadro normativo già vigente, per cui restano in vigore le disposizioni già impartite sulle prescrizioni degli inibitori di pompa e sui farmaci generici di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 93/07.

ASSISTENZA SPECIALISTICA E TERMALE

Misura della partecipazione:
È dovuta una quota fissa di EURO 1 per ogni ricetta.
Prestazioni di assistenza specialistica, diagnostica di laboratorio e strumentale. Oltre la quota fissa di € 1 per ogni ricetta è prevista una quota fissa aggiuntiva che porta il limite massimo di ticket esigibile già vigente da € 36,15 a € 45; pertanto se la somma dei ticket delle prestazioni erogate è inferiore a € 45 il ticket da corrispondere è pari alla somma dei ticket delle singole prestazioni consentite sulla stessa ricetta secondo le norme vigenti + € 1; di contro se la somma dei ticket delle singole prestazioni consentite sulla stessa ricetta secondo le norme vigenti dovesse superare € 45 il ticket da corrispondere sarà pari ad € 45 + € 1.
Prestazioni termali la quota fissa da corrispondere è di € 3,50 a cui aggiungere la somma dei ticket dei singoli cicli di terapie fino ad un massimo di € 50.

Esenzioni
Esenti per patologie:
Sono esentati dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa i cittadini per i quali ricorrono le seguenti condizioni:
Soggetti affetti da patologie croniche ed invalidanti, di cui al D.M. 329/99 e s.m.i., limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia;
Soggetti affetti da patologie rare di cui al D.M. 279/01;
I soggetti affetti da malattie croniche di cui ai punti precedenti potranno usufruire di tale agevolazione se in possesso del relativo tesserino di esenzione rilasciato dagli uffici competenti delle Aziende Sanitarie di residenza

Esenti per categorie protette:
Sono esentati (sia dalla quota fissa di 1,00 euro per ricetta che dalla quota fissa aggiuntiva) i cittadini che si trovano esclusivamente nelle seguenti condizioni:
Invalidi di guerra di cui ai codici di esenzione G01 e G02;
Invalidi per lavoro di cui al codice di esenzione L01 e L04;
Invalidi per servizio di cui al codice di esenzione S01;
Invalidi civili di cui al codice di esenzione C01, C02 e C04;
I ciechi e sordomuti di cui al codice di esenzione C05 e C06;
Soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui al codice di esenzione N01;
Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui al codice di esenzione V01 e V02;
Soggetti che godono di tutele particolari: (ex D.M. del 10/09/98 (stato di gravidanza) codici M00 - da M01 a M41- M99- M50- M52);
Soggetti che devono eseguire prestazioni correlate all’attività di donazione o perché a rischio di infezione HIV (D.Lgs. 124/98 codice. T01 e B01).
Si precisa che ai sensi della Legge 206/04 le vittime del terrorismo e della criminalità sono equiparate agli invalidi di guerra.

Esenti per reddito:
Per quanto riguarda gli esenti per reddito vale quanto già precisato per l’assistenza farmaceutica, pertanto sono esentati dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa (sia dalla quota fissa di 1,00 euro per ricetta che dalla quota fissa aggiuntiva) i soggetti ed i loro familiari a carico con un reddito complessivo per nucleo familiare fino a Euro 10.000 attestato tramite l’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee).
Si ribadisce che le Aziende Sanitarie, attraverso gli uffici a ciò preposti sulla base della loro organizzazione, rilasceranno apposita certificazione con il codice E00 su esibizione da parte del cittadino della dichiarazione ISEE relativa al nucleo familiare.
Fino all’entrata in vigore a regime delle disposizioni riportate all’art. 5 comma 3 del regolamento, giusto quanto disposto dall’art. 5 comma 2, il medico prescrittore riporterà nel campo della ricetta destinato alle esenzioni per patologia e status il codice di esenzione nei modi e forme in atto vigenti.
L’esenzione per reddito, certificata nei modi di cui sopra dall’azienda sanitaria, sarà riportata dal soggetto che eroga la prestazione, come peraltro in atto già effettuato presso ogni erogatore.
In assenza di attestazione ISEE deve essere accettata dal soggetto erogatore, in via del tutto temporanea, e comunque non oltre il 15 giugno 2009, autocertificazione sul possesso del requisito.

PRONTO SOCCORSO

Misura della partecipazione:
Per ogni accesso in Pronto Soccorso classificato con il codice bianco o verde è dovuta una quota fissa di € 25 quando l’attività sia limitata alla valutazione clinica ed agli accertamenti sanitari da parte dei sanitari del Pronto Soccorso.
Nel caso in cui l’accesso sia seguito da prestazione/i specialistiche/i la quota fissa di € 25 è sostituita dalla somma dei ticket di tutte le prestazioni eseguite (compresa la visita in Pronto Soccorso e le consulenze specialistiche richieste dal medico di prono soccorso) fino alla cifra massima di € 45.

Esenzioni
Sono esentati i cittadini che si trovano esclusivamente nelle seguenti condizioni:
Invalidi di guerra di cui ai codici di esenzione G01 e G02;
Invalidi per lavoro di cui al codice di esenzione L01 e L04;
Invalidi per servizio di cui al codice di esenzione S01;
Invalidi civili di cui al codice di esenzione C01, C02 e C04;
I ciechi e sordomuti di cui al codice di esenzione C05 e C06;
Soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui al codice di esenzione N01;
Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui al codice di esenzione V01 e V02;
Soggetti che godono di tutele particolari: (ex D.M. del 10/09/98 (stato di gravidanza) codici M00 - da M01 a M41- M99- M50- M52).
Si precisa che ai sensi della Legge 206/04 le vittime del terrorismo e della criminalità sono equiparate agli invalidi di guerra.
A norma delle vigenti disposizioni rimangono esentati dal pagamento della quota di partecipazione in Pronto Soccorso coloro che vi accedono a seguito di traumatismi, avvelenamenti acuti e per infortunio sul lavoro, indipendentemente dal codice di assegnato.
Per quanto riguarda gli esenti per reddito vale quanto già precisato per l’assistenza farmaceutica, pertanto sono esentati dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa i soggetti ed i loro familiari a carico con un reddito complessivo per nucleo familiare fino a Euro 10.000,00 attestato tramite l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).
Si ribadisce che le Aziende Sanitarie, attraverso gli uffici a ciò preposti sulla base della loro organizzazione, rilasceranno apposita certificazione con il codice E00 su esibizione da parte del cittadino della dichiarazione ISEE relativa al nucleo familiare.
L’esenzione per reddito, certificata nei modi di cui sopra dall’azienda sanitaria, sarà riportata dal soggetto che eroga la prestazione. In assenza di attestazione ISEE deve essere accettata dal soggetto erogatore, in via del tutto temporanea, e comunque non oltre il 15 giugno 2009, autocertificazione sul possesso del requisito. Le Aziende sanitarie ed Ospedaliere assicureranno sistemi organizzativi idonei a garantire la riscossione del ticket ed il minimo disagio ai cittadini.

NORME CONCLUSIVE

Non è necessario sottoporre ad ulteriori accertamenti i cittadini già in atto esenti per patologia o categoria protetta, in quanto già in possesso di idonea certificazione aziendale.
Al fine di garantire la piena applicazione di quanto disposto, i direttori generali adotteranno con tempestività i necessari provvedimenti organizzativi e gestionali. 
 

Anche Scopelliti conferma   

Il decreto del Presidente della G.R. n. 19 del 25 ottobre 2010, firmato da Scopelliti, che stabilisce i nuovi criteri di
compartecipazione alla spesa sanitaria conferma l'esclusione dall'esanzione, per le cause di servizio S02 ed S03.

Interrogazione NUCERA   
Categorie ed Infermità   

Allegati al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834

ESENZIONE RICONOSCIUTA

(Non si paga il Ticket)


Tabella A

Lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo

Prima categoria:

1) La perdita dei quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

2) La perdita di tre arti fino al limite della perdita delle due mani e di un piede insieme.

3) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani.

4) La perdita di due arti, superiore ed inferiore (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).

5) La perdita totale di una mano e dei due piedi.

6) La perdita totale di una mano e di un piede.

7) La disarticolazione di un'anca; l'anchilosi completa della stessa, se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.

8) La disarticolazione di un braccio o l'amputazione di esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero.

9) L'amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza, con moncone residuo improtesizzabile in modo assoluto e permanente.

10) La perdita di una coscia a qualunque altezza con moncone protesizzabile, ma con grave artrosi dell'anca o del ginocchio dell'arto superstite.

11) La perdita di ambo gli arti inferiori sino al limite della perdita totale dei piedi.

12) La perdita totale di tutte le dita delle mani ovvero la perdita totale dei due pollici e di altre sette o sei dita.

13) La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani, ovvero la perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell'altra.

14) La perdita totale di sei dita delle mani compresi i pollici e gli indici o la perdita totale di otto dita delle mani compreso o non uno dei pollici.

15) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni grave della faccia e della bocca tali da determinare grave ostacolo alla masticazione e alla deglutizione sì da costringere a speciale alimentazione.

16) L'anchilosi temporo-mandibolare completa e permanente.

17) L'immobilità completa permanente del capo in flessione o in estensione, oppure la rigidità totale e permanente del rachide con notevole incurvamento.

18) Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermità organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da determinare una assoluta incapacità al lavoro proficuo.

19) Fibrosi polmonare diffusa con enfisema bolloso o stato bronchiectasico e cuore polmonare grave.

20) Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica ecg. accertata.

21) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco, quando, per sede, volume o grado di evoluzione determinano assoluta incapacità lavorativa.

22) Tumori maligni a rapida evoluzione.

23) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, rettovescica ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.

24) Incontinenza delle feci grave e permanente da lesione organica.

25) Il diabete mellito ed il diabete insipido entrambi di notevole gravità.

26) Esiti di nefrectomia con grave compromissione permanente del rene superstite (iperazotemia, ipertensione e complicazioni cardiache) o tali da necessitare trattamento emodialitico protratto nel tempo.

27) Castrazione e perdita pressoché totale del pene.

28) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (sindrome schizofrenica, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.

29) Le lesioni del sistema nervoso centrale; (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare profondi e irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale o da determinare incapacità a lavoro proficuo.

30) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente accertata con esame audiometrico.

31) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.

32) Esiti di laringectomia totale.

33) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.

34) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 150.

35) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 1/50 e 3/50 della normale (vedansi avvertenze alle tabelle A e B-c).

Categorie ed Infermità che pagano il Ticket   

Allegati al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834

ESENZIONE NON RICONOSCIUTA

(Si paga il Ticket)


Tabella A

Lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo

 

Seconda categoria:

1) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesione grave della faccia stessa e della bocca tali da menomare notevolmente la masticazione, la deglutizione o la favella oppure da apportare evidenti deformità, nonostante la protesi.

2) L'anchilosi temporo-mandibolare incompleta, ma grave e permanente con notevole riduzione della funzione masticatoria.

3) L'artrite cronica che, per la molteplicità e l'importanza delle articolazioni colpite, abbia menomato gravemente la funzione di due o più arti.

4) La perdita di un braccio o avambraccio sopra il terzo inferiore.

5) La perdita totale delle cinque dita di una mano e di due delle ultime quattro dita dell'altra.

6) La perdita di una coscia a qualunque altezza.

7) L'amputazione medio tarsica o la sotto astragalica dei due piedi.

8) Anchilosi completa dell'anca o quella in flessione del ginocchio.

9) Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare che per la loro gravità non siano tali da ascrivere alla prima categoria.

10) Le lesioni gravi e permanenti dell'apparato respiratorio o di altri apparati organici determinate dall'azione di gas nocivi.

11) Bronchite cronica diffusa con bronchiestasie ed enfisema di notevole grado.

12) Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della trachea che arrechino grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria.

13) Cardiopatie con sintomi di scompenso di entità tali da non essere ascrivibili alla prima categoria.

14) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo, quando per la loro gravità non debbano ascriversi alla prima categoria.

15) Le affezioni gastro-enteriche e delle ghiandole annesse con grave e permanente deperimento organico.

16) Stenosi esofagee di alto grado, con deperimento organico.

17) La perdita della lingua.

18) Le lesioni o affezioni gravi e permanenti dell'apparato urinario salvo, che per la loro entità, non siano ascrivibili alla categoria superiore.

19) Le affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici.

20) Ipoacusia bilaterale superiore al 90% con voce di conversazione gridata ad concham senza affezioni purulente dell'orecchio medio.

21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra i 1/50 e 3/50 della normale.

22) Castrazione o perdita pressoché totale del pene.

23) Le paralisi permanenti sia di origine centrale che periferica interessanti i muscoli o gruppi muscolari che presiedono a funzioni essenziali della vita e che, per i caratteri e la durata, si giudichino inguaribili.

Terza categoria:

1) La perdita totale di una mano o delle sue cinque dita, ovvero la perdita totale di cinque dita tra le mani compresi i due pollici.

2) La perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani.

3) La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le mani che non siano i pollici.

4) La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di altre quattro dita fra le mani con integrità dell'altro pollice.

5) La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.

6) L'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi.

7) L'anchilosi totale di una spalla in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.

8) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso grave e permanente.

9) La perdita o i disturbi gravi della favella.

10) L'epilessia con manifestazioni frequenti.

11) Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio, che abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 4/50 e 1/10 della normale.

Quarta categoria:

1) L'anchilosi totale di una spalla in posizione parallela all'asse del corpo.

2) La perdita totale delle ultime quattro dita di una mano o delle prime tre dita di essa.

3) La perdita totale di tre dita tra le due mani compresi ambo i pollici.

4) La perdita totale di un pollice e dei due indici.

5) La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita fra le due mani esclusi gli indici e l'altro pollice.

6) La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita fra le due mani che non siano i pollici.

7) La perdita di una gamba al terzo inferiore.

8) La lussazione irriducibile di una delle grandi articolazioni, ovvero gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali (pseudo artrosi, calli molto deformi, ecc.) che ledano notevolmente le funzioni di un arto.

9) Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma con stato di latente insufficienza del miocardio.

10) Calcolosi renale e bilaterale con accessi dolorosi frequenti e con persistente compromissione della funzione emuntoria.

11) L'epilessia a meno che per la frequenza e la gravità delle sue manifestazioni non sia da ascriversi a categorie superiori.

12) Psico-nevrosi gravi (fobie persistenti).

13) Le paralisi periferiche che comportino disturbi notevoli della zona innervata.

14) Pansinusiti purulente croniche bilaterali con nevralgia del trigemino.

15) Otite media purulenta cronica bilaterale con voce di conversazione percepita ad concham.

16) Otite media purulenta cronica bilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, coesteatomi, granulazioni).

17) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso di media gravità.

18) Le alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 4/50 e 1/10 della normale.

19) Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 2/10 e 3/10 della normale.

20) Le alterazioni irreparabili della visione periferica sotto forma di emianopsia bilaterale.

21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con alterazioni pure irreversibili della visione periferica dell'altro, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.

Quinta categoria:

1) L'anchilosi totale di un gomito in estensione completa o quasi.

2) La perdita totale del pollice e dell'indice di una mano.

3) La perdita totale di ambo i pollici.

4) La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita tra le mani che non siano gli indici e l'altro pollice.

5) La perdita totale di uno degli indici e di altre quattro dita fra le mani che non siano il pollice e l'altro indice.

6) La perdita di due falangi di otto e sette dita fra le mani che non siano quelle dei pollici.

7) La perdita della falange ungueale di otto dita compresa quella dei pollici.

8) La perdita di un piede ovvero l'amputazione unilaterale medio-tarsica o la sotto astragalica.

9) La perdita totale delle dita dei piedi o di nove od otto dita compresi gli alluci.

10) La tubercolosi polmonare allo stato di esiti estesi, ma clinicamente stabilizzati, sempre previo accertamento stratigrafico, quando essi per la loro entità non determinino grave dissesto alla funzione respiratoria.

11) Gli esiti di affezione tubercolare extra polmonare, quando per la loro entità e localizzazione non comportino assegnazioni a categoria superiore o inferiore.

12) Le malattie organiche di cuore senza segno di scompenso.

13) L'arteriosclerosi diffusa e manifesta.

14) Gli aneurismi arteriosi o arterovenosi degli arti che ne ostacolano notevolmente la funzione.

15) Le nefriti o le nefrosi croniche.

16) Diabete mellito o insipido di media gravità.

17) L'ernia viscerale molto voluminosa o che, a prescindere dal suo volume, sia accompagnata da gravi e permanenti complicazioni.

18) Otite media purulenta cronica bilaterale senza complicazioni con voce di conversazione percepita a 50 cm accertata con esame audiometrico. Otite media e cronica unilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatoma, granulazioni).

19) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta ad concham.

20) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare, tra 2/10 e 3/10 della normale.

21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 4/10 e 7/10 della normale.

22) La perdita anatomica di un bulbo oculare, non protesizzabile, essendo l'altro integro.

23) Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di entrambi gli occhi, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.

Sesta categoria:

1) Le cicatrici estese e profonde del cranio con perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore, senza disturbi funzionali del cervello.

2) L'anchilosi totale di un gomito in flessione completa o quasi.

3) La perdita totale di un pollice insieme con quella del corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita totale di una delle ultime tre dita della stessa mano.

4) La perdita totale di uno degli indici e di altre tre dita fra le mani, che non siano i pollici e l'altro indice.

5) La perdita totale di cinque dita fra le mani che siano le ultime tre dell'una e due delle ultime tre dell'altra.

6) La perdita totale di uno dei pollici insieme con quella di altre due dita fra le mani esclusi gli indici e l'altro pollice.

7) La perdita totale delle tre ultime dita di una mano.

8) La perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro dita di una mano, ovvero la perdita delle due ultime falangi di sei o cinque dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici.

9) La perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le mani, compresa quella dei due pollici, oppure la perdita della falange ungueale di otto dita fra le mani compresa quella di uno dei due pollici.

10) L'amputazione tarso-metatarsica di un solo piede.

11) La perdita totale di sette o sei dita dei piedi compresi i due alluci.

12) La perdita totale di nove od otto dita dei piedi compreso un alluce.

13) La perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti metatarsi.

14) Ulcera gastrica o duodenale, radiologicamente accertata, o gli esiti di gastroenterostomia con neostoma ben funzionante.

15) Morbo di Basedow che per la sua entità non sia da ascrivere a categoria superiore.

16) Nefrectomia con integrità del rene superstite.

17) Psico-nevrosi di media entità.

18) Le nevriti ed i loro esiti permanenti.

19) Sinusiti purulente croniche o vegetanti con nevralgia.

20) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta alla distanza di 50 cm.

21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto una riduzione dell'acutezza visiva al di sotto di 1/50, con l'acutezza visiva dell'altro normale, o ridotta fino a 7/10 della normale.

Settima categoria:

1) Le cicatrici della faccia che costituiscono notevole deformità. Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo estese e dolorose o aderenti o retratte che siano facili ad ulcerarsi o comportino apprezzabili disturbi funzionali, a meno che per la loro gravità non siano da equipararsi ad infermità di cui alle categorie precedenti.

2) L'anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica.

3) La perdita totale di quattro dita fra le mani, che non siano i pollici né gli indici.

4) La perdita totale dei due indici.

5) La perdita totale di un pollice.

6) La perdita totale di uno degli indici e di due altre dita fra le mani che non siano i pollici o l'altro indice.

7) La perdita delle due falangi dell'indice e di quelle di altre tre dita fra le mani che non siano quelle dei pollici.

8) La perdita della falange ungueale di tutte le dita di una mano, oppure la perdita della falange ungueale di sette o sei dita tra le mani compresa quella di un pollice.

9) La perdita della falange ungueale di cinque, quattro o tre dita delle mani compresa quella dei due pollici.

10) La perdita della falange ungueale di otto o sette dita fra le mani che non sia quella dei pollici.

11) La perdita totale da cinque a tre dita dei piedi, compresi gli alluci.

12) La perdita totale di sette o sei dita tra i piedi, compreso un alluce, oppure di tutte o delle prime quattro dita di un piede.

13) La perdita totale di otto o sette dita tra i piedi, che non siano gli alluci.

14) La perdita delle due falangi o di quella ungueale dei due alluci insieme con la perdita della falange ungueale di altre dita comprese fra otto e cinque.

15) L'anchilosi completa dei piedi (tibio-tarsica) senza deviazione e senza notevole disturbo della deambulazione.

16) L'anchilosi in estensione del ginocchio.

17) Bronchite cronica diffusa con modico enfisema.

18) Esiti di pleurite basale bilaterale, oppure esiti estesi di pleurite monolaterale di sospetta natura tbc.

19) Nevrosi cardiaca grave e persistente.

20) Le varici molto voluminose con molteplici grossi nodi ed i loro esiti, nonché i reliquati delle flebiti dimostratisi ribelli alle cure.

21) Le emorroidi voluminose e ulcerate con prolasso rettale; le fistole anali secernenti.

22) Laparocele voluminoso.

23) Gastroduodenite cronica.

24) Esiti di resezione gastrica.

25) Colecistite cronica con disfunzione epatica persistente.

26) Calcolosi renale senza compromissione della funzione emuntoria.

27) Isteronevrosi di media gravità.

28) Perdita totale di due padiglioni auricolari.

29) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta ad un metro, accertata con esame audiometrico.

30) Esito di intervento radicale (antroatticotomia) con voce di conversazione percepita a non meno di un metro.

31) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva fra 1/50 e 3/50 della normale.

32) Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di un occhio (avendo l'altro occhio visione centrale o periferica normale), sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del capo visivo stesso, o settori equivalenti.

Ottava categoria:

1) Gli esiti delle lesioni boccali che producano disturbi della masticazione, della deglutizione o della parola, congiuntamente o separatamente che per la loro entità non siano da ascrivere a categorie superiori.

2) La perdita della maggior parte dei denti oppure la perdita di tutti i denti della arcata inferiore. La paradentosi diffusa, ribelle alle cure associata a parziale perdita dentaria.

3) La perdita della falange ungueale dei due pollici.

4) La perdita totale di tre dita fra le mani che non siano i pollici né gli indici.

5) La perdita totale di uno degli indici e di un dito della stessa mano escluso il pollice.

6) La perdita di due falangi dell'indice insieme a quella delle ultime falangi di altre due dita della stessa mano escluso il pollice.

7) La perdita della falange ungueale delle prime tre dita di una mano.

8) La perdita totale di cinque o quattro dita fra i piedi compreso un alluce o delle ultime quattro dita di un solo piede.

9) La perdita totale di sei o cinque dita fra i piedi che non siano gli alluci.

10) La perdita di un alluce o della falange ungueale di esso, insieme con la perdita della falange di altre dita dei piedi comprese fra otto o sei.

11) La perdita di un alluce e del corrispondente metatarso.

12) L'anchilosi tibio-tarsica di un solo piede senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della deambulazione.

13) L'accorciamento non minore di tre centimetri di un arto inferiore, a meno che non apporti disturbi tali nella statica o nella deambulazione da essere compreso nelle categorie precedenti.

14) Bronchite cronica.

15) Gli esiti di pleurite basale o apicale monolaterali di sospetta natura tubercolare. 16) Gli esiti di empiema non tubercolare.

17) Disturbi funzionali cardiaci persistenti (nevrosi, tachicardia, extra sistolia).

18) Gastrite cronica.

19) Colite catarrale cronica o colite spastica postamebica.

20) Varici degli arti inferiori nodose e diffuse.

21) Emorroidi voluminose procidenti.

22) Colecistite cronica o esiti di colecistectomia con persistente disepatismo.

23) Cistite cronica.

24) Sindromi nevrosiche lievi, ma persistenti.

25) Ritenzione parenchimale o endocavitaria di proiettile o di schegge senza fatti reattivi apprezzabili.

26) Ernie viscerali non contenibili.

27) Emicastrazione.

28) Perdita totale di un padiglione auricolare.

29) Sordità unilaterale assoluta e permanente o ipoacusia unilaterale con perdita uditiva superiore al 90% (voce gridata ad concham) accertata con esame audiometrico.

30) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezione purulenta dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta a due metri, accertata con esame audiometrico.

31) Otite media purulenta cronica semplice.

32) Stenosi bilaterale del naso di notevole grado.

33) Le alterazioni organiche ed irreparabli di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva tra 4/50 e 3/10 della normale.

34) Dacriocistite purulenta cronica.

35) Congiuntiviti manifestamente croniche.

36) Le cicatrici delle palpebre congiuntivali, provocanti disturbi oculari di rilievo (ectropion, entropion, simblefaron, lagoftalmo).

Tabella B

Lesioni ed infermità che danno diritto ad indennità per una volta tanto

1) La perdita totale di due delle ultime tre dita di una mano o tra le mani.

2) La perdita totale di uno degli indici accompagnata o non dalla perdita di una delle ultime tre dita dell'altra mano.

3) La perdita delle ultime due falangi di uno degli indici e di quelle di altre due dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici e dell'altro indice.

4) La perdita delle ultime due falangi dei due indici.

5) La perdita della falange ungueale di un pollice, accompagnata o non dalla perdita della falange ungueale di un altro dito delle mani.

6) La perdita della falange ungueale di sei o cinque dita fra le mani, che non siano i pollici oppure della stessa falange di quattro dita fra le mani compreso uno degli indici.

7) La perdita totale di tre o due dita di uno o dei due piedi compreso un alluce (con integrità del corrispondente metatarso) ovvero la perdita totale di quattro dita tra i piedi che non siano gli alluci.

8) La perdita totale dei due alluci, accompagnata o non da quella della falange ungueale di due dita o di uno solo dello stesso o dell'altro piede.

9) La perdita di uno degli alluci o della falange ungueale dei due alluci, insieme con la perdita completa della falange ungueale di altre quattro o tre dita fra i due piedi.

10) La perdita totale della falange ungueale di otto o sette dita tra i due piedi, che non siano gli alluci.

11) Esiti lievi di pleurite non di natura tubercolare.

12) Disturbi funzionali cardiaci di lieve entità.

13) La distonia spastica diffusa del colon.

14) Ernie viscerali contenibili.

15) Stenosi nasale unilaterale di notevole grado.

16) Riduzione dell'udito unilaterale con voce di conversazione da ad concham a metri uno.

17) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che riducano l'acutezza visiva binoculare tra 4/10 e 7/10 della normale.

18) L'epifora.

Ticket Sanitario - Le Proteste ed i consigli del S.A.P. Cosenza   

Appare oltremodo evidente, come questo provvedimento penalizzi enormemente gli operatori delle Forze dell’Ordine portatori di infermità contratte a causa dell’espletamento del servizio, per i quali sino a qualche giorno fa, fruivano del regime di esenzione mediante i codici regionali S01 - S02 ed S03.

 

In base a tale ultima normativa, infatti, coloro che sono affetti da malattie per le quali si è concluso il decennale iter per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ora devono pagare il ticket per “la partecipazione del cittadino alla spesa relativa alle prestazioni di assistenza farmaceutica convenzionata, di assistenza specialistica, diagnostica, di laboratorio e strumentale, ivi comprese quelle erogate in pronto soccorso per codice bianco o verde, ed alle prestazioni di assistenza termale

 

Ennesima beffa ed ennesimo grave danno proprio verso chi, per la natura della sua attività, è particolarmente esposto a rischi di infermità.

Si provi, a solo titolo di esempio, ad immedesimarsi nel collega della Volante o del Reparto Mobile che interviene in caso di rissa o durante un servizio di O.P. allo Stadio.

Con quale tranquillità questo potrà operare pensando che ove si facesse male, al di là del primo intervento in pronto soccorso, dovrebbe poi ricorrere a sue spese persino agli antidolorifici o agli antibiotici.

 

Il S.A.P., come sempre, particolarmente attento alle problematiche che colpiscono i colleghi, stà già valutando tutte le iniziative da attuare verso tale insopportabile ed aggiungiamo, irresponsabile decisione.

 

Nel frattempo, comunque, si suggerisce ai colleghi interessati, di rivolgersi alle competenti sedi territoriali dell’ASL, portando con se il verbale della C.M.O. e chiedendo, nel caso la patologia già riconosciuta rientri tra quelle indicate nella seguente tabella, l’ESANZIONE DAL TICKET PER LA SINGOLA PATOLOGIA CRONICA, INDIPENDENTEMENTE DALLA "CAUSA DI SERVIZIO".

 

L’ASL rilascerà un libretto ove sarà evidenziato il codice indicato a fianco di ciascuna patologia .

 

001

acromegalie e gigantismo

031

 malattia ipertensiva (1° e 2°)

002

affezioni del sistema circolatorio

032

malattia o sindrome di cushing

003

anemia emolitica acquisita da autoimm.

033

malattie da difetti della coagulazione

004

anemie emolitiche ereditarie

034

miastenia grave

005

anoressia nervosa. bulimia

035

m. di basedow, altri ipertiroidismi

006

artrite reumatoide

036

morbo di buerger

007

asma

037

morbo di paget

008

cirrosi epatica, cirrosi biliare

038

morbo di parkinson , malattie extrapiramidali

009

colite ulcerosa e malattia di crohn

039

nanismi ipofisario

010

connettivite mista

040

neonati prematuri, immaturi ...

011

demenze

041

neuromielite ottica

012

diabete insipido

042

pancreatite cronica

013

diabete mellito

043

poliarterite nodosa

014

dipenda da stupefacenti,   psicotrope, alcol

044

psicosi

015

disturbi del sistema immunitario

045

psoriasi

016

epatite cronica attiva

046

sclerosi multipla

017

epilessia

047

sclerosi sistemica progressiva

018

fibrosi cistica

048

patologie neoplastiche maligne

019

glaucoma

049

soggetti affetti da pluripatologie ...

020

infezione da hiv

050

soggetti in attesa di trapianto

021

insufficienza cardiaca NYHA 3 - 4

051

soggetti nati con gravi deficit ...

022

morbo di addison

052

soggetti sottoposti a trapianto ...

023

insufficienza renale cronica

053

soggetti sottoposti a trapianto di cornea

024

insufficienza respiratoria cronica

054

spondilite anchilosante

025

ipercolesterolemia familiare

055

tubercolosi attiva bacillifera

026

iper e ipo paratiroidismo

056

tiroidite di hashimoto

027

ipotiroidismo congenito - acquisito grave

 

 

028

Lupus eritematoso sistemico

 

 

029

malattia di alzheimer

 

 

030

malattia di siogren

 

 

Eventuali consigli, chiarimenti o spiegazioni, possono essere dati contattando la Segreteria Provinciale di Cosenza, preferibilmente all'indirizzo segreteria@sap-cosenza.it .

ORGOGLIOSI DI ESSERE S.A.P. !

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